La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5077/2021 respinge il ricorso di una moglie, a cui è stato revocato in sede di appello l'assegno di divorzio
L’Art. 2105 del codice civile stabilisce che il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
L’obiettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro è quello di fornire indicazioni sulle questioni attinenti all’installazione ed utilizzazione di impianti audiovisivi ed in generale per il controllo sui luoghi di lavoro.
La motivazione di tale intervento risiede da un lato nel contemperare l'esigenza afferente all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Tra le novità da tenere in evidenza si segnala la possibilità che la telecamera inquadri direttamente il dipendente, che non venga specificato il numero e la posizione delle telecamere e che i sistemi di riconoscimento antropometrico, ove indispensabili allo svolgimento della prestazione, non siano soggetti alla procedura consueta di autorizzazione ministeriale o accordo sindacale.
Trattasi di ipotesi di reato la circostanza per cui il lavoratore abusa dei giorni di permesso retribuito, previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza al familiare invalido. Il suo comportamento può costargli il posto di lavoro.
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